Delibera AEEG 180-2013: Cosφ a 0,95 dal primo gennaio 2016
Nel nostro settore si prospetta una interessante ipotesi di mercato e di lavoro per installatori e professionisti alla quale non è stato ancora dato il dovuto risalto. L’opportunità deriva dall’adeguamento degli impianti elettrici utilizzatori alla Delibera AEEG 180/2013/R/EEL “Regolazione tariffaria per i prelievi di energia reattiva ai punti di prelievo BT e AT a decorrere dal 2016″.
Il nuovo documento dell’Authority, come vedremo in seguito, impone agli utenti BT, MT e AT requisiti più stringenti per quanto riguarda il prelievo di energia reattiva dalla rete. La Delibera si inserisce nel contesto di efficientamento energetico descritto dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il quale, recependo la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico.
I contenuti della Delibera AEEG 180/2013/R/EEL in materia di rifasamento degli impianti elettrici non devono stupire. L’ottimizzazione del trasporto di energia rappresenta infatti il completamento del processo di progresso tecnico del comparto, dopo aver lavorato per anni sulla produzione e sui carichi. Un passo molto importante, se consideriamo che nel 2013 in italia le perdite in rete ammontavano al 6,7 %. Il problema riguarda anche la gestione delle reti nel loro complesso. Con un basso cosfi si riduce infatti la capacità di trasporto delle linee. Per correggere questo fenomeno occorre essere più rigidi e migliorare il fattore di potenza, ricorrendo al rifasamento degli impianti.
L’iter legislativo: le delibere dell’Authority
La revisione dei meccanismi relativi ai prelievi di energia reattiva, finalizzata al sostegno e alla promozione dell’efficienza e dell’economicità dei servizi infrastrutturali viene proposta dall’Authority per la prima volta nel 2011, con il documento per la consultazione AEEG DCO 13/11 “Regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di potenza ed energia reattiva nei punti di prelievo e nei punti di interconnessione tra reti“. Nel 2012 il successivo documento di consultazione AEEG 76/2012/R/EEL, dallo stesso titolo del precedente, conteneva gli orientamenti finali.
La Delibera AEEG 180/2013/R/EEL rappresenta il documento finale di riferimento per il periodo di regolazione 2016-2018.
Il nuovo regime di tariffazione
Con l’introduzione della Delibera 180/2013/R/EEL cambiano quindi le regole, vediamole nel dettaglio:
a) Nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico è pari a 0,9 e il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,7.
b) Non è consentita agli utenti finali l’immissione in rete di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali.
L’Authority ha dato maggiori strumenti ai Distributori per il raggiungimento degli obiettivi. I requisiti in materia di immissione di energia reattiva non sono più semplici vincoli contrattuali, ma diventano a tutti gli effetti “regola tecnica”.
Tant’è che nei casi in cui non siano rispettate le disposizioni a e b precedenti, il gestore di rete competente può chiedere l’adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio. Quest’ultimo punto è molto importante e rappresenta uno strumento nuovo e potente per i Distributori. [fonte www.nt24.it]